Particolarmente attese le norme riguardanti la fornitura del GNL nei trasporti. Per quanto riguarda quelli marittimi, gli Stati Membri dovranno assicurare che, attraverso la strategia nazionale, un numero appropriato di punti di fornitura di GNL siano realizzati nei porti marittimi per consentire che le navi (sia quelle adibite al trasporto marittimo che alla navigazione interna) che utilizzano il GNL possano circolare attraverso la rete principale dei porti TEN-T entro il 31 dicembre 2025. Nel preambolo 21 si evidenzia che la decisione di localizzazione dei punti di fornitura LNG nei porti dovrebbe essere basata su un’analisi costi benefici comprensiva dei benefici ambientali (Environmental Cost Benefit Analysis). Questo significa che in caso di progetti finanziariamente non redditizi (in relazione alla domanda prevista nel porto) il punto di fornitura va comunque realizzato (e sostenuto) qualora la valutazione dei benefici ambientali renda positivi gli indicatori di analisi costi benefici di utilità collettiva. La valutazione della strategia nazionale del fabbisogno di punti di fornitura dovrà comunque comprendere anche i porti al di fuori della reti core TEN-T, ma in questo caso non vale la scadenza del 2025. L’obiettivo è di assicurare un’adeguata copertura dell’intera rete portuale europea, anche attraverso la co-operazione con gli Stati Membri vicini.
Va precisato che per “punti di fornitura” (refuelling points) la direttiva intende una “facility” per la fornitura di GNL che può essere sia fissa che mobile, offshore o a terra, o altri sistemi. Il preambolo 21 esemplifica che punti di fornitura possono essere non solo i terminal LNG, ma anche cisterne, container mobili, navi e bettoline per il bunkeraggio di LNG. Si tratta di una definizione molto ampia, che include nell’ambito di applicazione della direttiva qualsiasi forma di distribuzione finale del GNL per uso marittimo. Questo spiega anche la disposizione in base alla quale gli Stati Membri dovranno definire i porti che dovranno fornire accesso ai punti di fornitura del GNL in relazione alla domanda di mercato.
Per quanto riguarda il GNL per il trasporto pesante su strada, gli Stati Membri dovranno assicurare, attraverso la strategia nazionale, che un appropriato numero di punti di fornitura del GNL accessibili al pubblico siano realizzati entro il 31 Dicembre 2025 almeno lungo la rete stradale principale TEN-T (core), in maniera tale da assicurare che i veicoli pesanti a LNG possano circolare attraverso l’Unione, dove ci sia domanda, a meno che i costi siano sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi i benefici ambientali. Molto importante anche la disposizione riguardante il sistema di distribuzione del GNL alla fornitura finale: gli Stati Membri dovranno assicurare nel loro territorio un sistema appropriato per la distribuzione del GNL ai punti di fornitura nei porti e lungo la rete stradale, includendo anche le “facility” di approvvigionamento per le auto-cisterna a LNG. Gli Stati membri che non prevedano di dotarsi di terminali di stoccaggio all’ingrosso di GNL (per l’importazione o per la liquefazione del GNL) possono costituire un pool con Stati Membri confinanti per realizzare il sistema di distribuzione.
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